REGOLAMENTO UE 333/2011

Il REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 del Consiglio dell’Unione Europea del 31 marzo 2011 ha stabilito i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti e sono “riqualificati” come materia prima seconda (MPS).
Il Regolamento, attuativo dal 9 ottobre 2011, riguarda le aziende che si occupano di recupero di rottami, ma anche le aziende che generano e producono scarti metallici.
In base alle nuove disposizioni del Regolamento, i rottami di ferro, acciaio e alluminio (inclusi i rottami di leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti se il produttore del rottame ha rispettato le seguenti condizioni:
> per ciascuna partita di rottami metallici, ha stilato una dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, in base al modello specificato all’allegato III del Regolamento;
> ha trasmesso la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici;
> conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle Autorità competenti che la richiedano;
> applica un sistema di gestione della qualità, atto a dimostrare che, sia i rifiuti in ingresso che i rottami in uscita dall’operazione di recupero, rispettano ai criteri del Regolamento.
Tale Sistema di Gestione della Qualità, a sua volta, deve essere sottoposto alla valutazione di conformità da parte di un Organismo di Certificazione accreditato.

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